Lo “smart working” ed il “lavoro agile” ai tempi del COVID-19

In situazione di emergenza da COVID-19 numerose realtà aziendali sono state costrette ad attuare le forme di lavoro agile raccomandate dai DPCM emanati ad hoc per il contrasto del contagio.

Il DPCM 11 marzo 2020 conferma all’art. 1, comma 1, numeri da 6 a 10, il ricorso alla “modalità di lavoro agile” come misura di contenimento del contagio; non sopprimendo, però, l’art. 2 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, le cui misure vengono private di efficacia soltanto “ove incompatibili”.

Per le attività produttive e professionali non vi sono reali “prescrizioni”, in quanto la norma si prefigge esclusivamente di “raccomandare”; pertanto il datore di lavoro può agire nella propria autonomia imprenditoriale, seppur attenendosi alle indicazioni del Governo che sono, con l’ultimo DPCM, alquanto stringenti. Tali indicazioni sono nel senso di:

  • fare “il massimo utilizzo” del lavoro agile per le attività che “possono” essere svolte a domicilio o con modalità a distanza, e comunque per tutte le attività non sospese;
  • incentivare ferie e congedi;
  • sospendere le attività dei reparti non indispensabili;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, con la distanza interpersonale di un metro come misura principale e, ma solo come scelta subordinata, con la adozione di DPI;
  • incentivare operazioni di sanificazione;
  • limitare al massimo spostamenti all’interno dei siti e contingentare gli accessi agli spazi comuni (per le attività produttive).

C’è da precisare, tuttavia, che lo Smart-working, incentivato dai DPCM emanati durante lo stato di emergenza, non è completamente assimilabile al lavoro agile così come disciplinato dalla legge n. 81/17; si tratta, difatti, di una peculiare forma di Smart-Working da Corona Virus e soggetto ad una disciplina giuridica con regole e adempimenti propri (DPCM 11 marzo 2020, art. 1 nn. 6-10 e DPCM 8 marzo 2020 art. 2 lettera r).

Secondo la legge n. 81/17 art. 18 comma 1, il lavoro agile è “la prestazione lavorativa che viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno” e l’accordo individuale disciplina proprio “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali”, la quale si contraddistingue per essere svolta “senza precisi vincoli di luogo di lavoro” e “senza una postazione fissa”: non si tratta dunque né di lavoro a domicilio, né di telelavoro o lavoro a distanza, ma di prestazione in un luogo che viene “scelto” dal lavoratore a seconda delle sue esigenze personali.

Nella fase di emergenza da Corona Virus il lavoro agile è stato agevolato dal Governo in funzione di un presupposto ben preciso, e cioè l’esistenza di un rischio di contagio, e con una finalità ben precisa, e cioè l’introduzione di misure volte a favorire il contenimento del contagio, difatti il DPCM 11 marzo 2020 include il lavoro agile tra le misure adottate “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.

Per definizione stessa di lavoro agile, come esplicato dalla Legge n. 81/17, il luogo in cui svolgere la propria attività può essere scelto dal lavoratore stesso, anche di volta in volta e giorno per giorno, anche in luoghi diversi nello stesso giorno. Risulta chiaro che, in base a quanto appena detto, è da escludere che il datore di lavoro possa farsi capo della valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione legati a specifici luoghi scelti dal lavoratore agile per lo svolgimento dell’attività e della valutazione dell’adeguatezza, in quel determinato luogo degli impianti, dei locali, delle condizioni igienico-sanitarie e così via.

Tale obbligo nei confronti del datore di lavoro non decade solo per il fatto che si tratta di luoghi dei quali egli non può disporre, ma anche per l’ulteriore motivo che non si tratta di un luogo di lavoro che il datore di lavoro può in qualche misura scegliere e/o valutare, dando o meno il suo consenso a che la prestazione si svolga lì.

OBBLIGO DI INFORMATIVA SUI RISCHI

La legge n. 81/17 all’art. 18, comma 2, afferma che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa” e all’art. 22 comma 1 che “il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile”.

La stessa Legge sullo smart working  (art. 22, comma 1), inoltre, introduce quale strumento finalizzato a tali obiettivi la consegna di un’informativa scritta ai lavoratori e alla figura di RLS, in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Per il datore di lavoro, inoltre, sono richiesti dal D.Lgs 81/08 alcuni adempimenti riguardanti l’inserimento nel DVR della scelta di ricorrere al lavoro agile ed in particolare si richiede:

  • secondo l’art. 29 la rielaborazione del DVR “in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”;
  • secondo l’art. 28 la valutazione dei rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;
  • l’adeguamento della formazione e informazione ai lavoratori;
  • l’adeguamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria.

Il DPCM 8 marzo 2020 specifica, tuttavia, l’impossibilità di tali obblighi in situazione di emergenza, per cui individua quale unico obbligo del datore di lavoro quello di informativa dei rischi legati al Corona Virus per i lavoratori agili, rimandando alla documentazione già redatta e disponibile sul sito INAIL (in allegato alla presente informativa), che necessita della presa visione, tramite firma, del Datore di Lavoro, del lavoratore e del Rappresentate dei Lavoratori, affinché acquisisca validità.

Ne consegue che, nel contesto emergenziale in cui ci si trova, il datore di lavoro che ricorre all’informativa INAIL adempie sia all’obbligo di informativa di cui all’art. 22 della Legge 81/17, sia in generale agli obblighi sanciti dal D.Lgs 81/08, per l’intero periodo di emergenza.

Per ulteriori informazioni o consulenza e assistenza nell’attività di adeguamento delle Vostre organizzazioni alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento alla pandemia COVID-19, Vi invitiamo a contattarci e/o chiamare il nostro ufficio.

Il team AMB Studio resta a Vostra disposizione.

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