EU ETS Standard – Parametri Nazionali per l’Emission Trading

Come prevedono i regolamenti europei per il monitoraggio delle emissioni ETS (Regolamento 601/2012 per la fase 3 – Regolamento 2018/2066 per la fase 4) per calcolare le emissioni di CO2 negli impianti industriali soggetti alla direttiva Emission Trading EU ETS standard (recepita in Italia dal Dlgs 47/2020) possono essere utili dei fattori di calcolo standard per combustibili e materiali.

Come ogni anno, sono pubblicate le “Tabella dei parametri standard nazionali” (EU ETS Standard) sul sito del Ministero dell’ambientale alla pagina dedicata al Monitoraggio delle emissioni. nella tabella sono definiti i parametri standard nazionali  sulla base dei coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC.

Grandezze e fattori di calcolo per il monitoraggio delle emissioni di CO2

Le grandezze prese a riferimento nella Tabella sono:

  • il “potere calorifico”
  • il “fattore di ossidazione”, definito dal Reg. 601 come “il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2 in seguito alla combustione e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il CO2 emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2”
  • il “fattore di emissione”, definito dal Reg. 601 come “il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati relativi all’attività di un flusso di fonti ipotizzando l’ossidazione completa per la combustione e la conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche”.

Gli altri Fattori di Calcolo da tenere in considerazione per il monitoraggio delle emissioni di CO2 sono:

  • il “fattore di conversione”, definito dal Regolamento 2066 come “il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO2) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2”
  • il “fattore di emissione preliminare” definito dai Regolamento 2066 come “il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al tenore totale di carbonio della sua frazione di biomassa e della sua frazione fossile, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;
  • la “frazione fossile”, definita dal Regolamento 2066 come “la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione”;
  • la “frazione di biomassa”, definita dal Regolamento 2066 come “la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione”.

Tabelle standard per i periodi della terza fase ETS

Le informazioni generali sul funzionamento del sistema EU ETS  e sugli obblighi per gli impianti stazionari soggetti sono trattati alle pagine dedicate del Ministero dell’ambiente o nell’articolo AMB Studio.

  • inquinamento

Cosa deve fare l’impianto stazionario soggetto all’ETS?

I principali adempimenti del gestore di un impianto stazionario soggetto all’ETS sono:

  • entro 90 giorni della data di entrata in esercizio, deve richiedere l’autorizzazione all’emissione di CO2
  • entro 90 giorni della data di entrata in esercizio, deve predisporre un Piano di Monitoraggio conforme alle indicazioni del Regolamento (UE) 2018/2066
  • entro 90 giorni della data di entrata in esercizio, deve sottoporre il Piano di Monitoraggio all’approvazione dell’ANC mediante presentazione della domanda sul portale ETS
  • deve presentare la domanda di iscrizione al Registro dell’Unione secondo le indicazioni del Regolamento (UE) 389/2013
  • se eleggibili, gli impianti “nuovi entranti” devono richiedere l’assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo 2021-2025 entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale secondo modalità individuate dall’ANC
  • deve effettuare il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e comunicarle entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando una modulistica convenzionale corredata da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da Accredia
  • iscrivere il quantitativo di emissioni nel Registro dell’Unione

Cosa può fare AMB Studio?

I nostri consulenti possono sopportare il gestore dell’impianto stazionario soggetto all’ETS mediante:

  • Adeguamento al sistema Emission Trading (EU ETS) ai sensi del Dlgs 9 giugno 2020, n. 47 per la gestione delle quote di CO2
  • Assistenza nella gestione degli adempimenti per il portale AGES ETS e per il Registro ETS 
  • Predisposizione/aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto;
  • Predisposizione/aggiornamento del Piano di monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio ai sensi del Regolamento UE 2018/2066;
  • Predisposizione/aggiornamento del Piano della Metodologia di Monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio ai sensi del Regolamento UE 2019/331;
  • Predisposizione dei Piani di miglioramento ai sensi del Regolamento (UE) 2018/2066;
  • Attivazione del conto sul Registro e supporto alla compilazione della documentazione;
  • Monitoraggio e predisposizione della comunicazione annuale sulle emissioni di CO2;
  • Verifiche ispettive per la verifica del rispetto delle metodologie di contabilizzazione previste dal Piano di Monitoraggio;
  • Gap-analysis sul limite massimo (cap) delle emissioni previste per l’impianto;
  • Supporto nelle verifiche di terza parte del Verificatore ambientale;
  • Comunicazione istituzionale e aggiornamento normativo.
  • Valutazione delle incertezze e degli errori nel monitoraggio e comunicazione delle emissioni di GHG.
  • Assistenza nei rapporti con l’Autorità Nazionale Competente

Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.