La Direttiva 2015/2193/UE sulle emissioni in atmosfera sta per essere recepita in Italia con un provvedimento che aggiorna la Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. L’intento è di razionalizzare e semplificare le procedure per il rilascio dell’Autorizzazione,  aggiornare i limiti di emissione , ridefinire i confini dei sistemi di controlli e monitoraggio, introducendo alcune novità per i “medi impianti di combustione”.

Novità per quali impianti?

Sono soggetti alla disciplina della Parte V tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, salvo le esplicite esclusioni definite dal Legislatore. Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), non è richiesta una autorizzazione alle emissioni perché ricompresa nell’AIA e la disciplina della Parte V si applica come norma settoriale che definisce i livelli minimi di tutela ambientale.

I “grandi impianti di combustione” previsti dall’art. 268 comma 1 lett. gg, saranno affiancati dai “medi impianti di combustione” previsti ai sensi della Direttiva 2015/2193/UE, ovvero impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. Gli impianti sono distinti in:

  • impianto esistente: a) in esercizio prima del 20/12/2018 nel rispetto della normativa previgente, oppure b) previsto in una autorizzazione alle emissioni o AUA o AIA ottenuta prima del 19/12/2017 a condizione che sia in esercizio entro il 20/12/2018
  • impianto nuovo: quelli che non soddisfano le condizioni di cui sopra.

Lo schema di Dlgs che recepirà la Direttiva estende l’obbligo di autorizzazione per alcuni medi impianti di combustione prima esenti (“in deroga”) come quelli a metano, GPL o biogas di potenza termica compresa tra 1 e 3 MW, regolamentando la nuova disciplina con l’art. 273-bis.

  • EU ETS
  • EU ETS

In linea generale i medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ordinaria o ad AIA, e gli stabilimenti possono essere soggetti ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272.

Nella domanda di autorizzazione alle emissioni, per gli impianti medi di combustione si prevede la presentazione di ulteriori elementi previsti dall’all. I nuova parte IV-bis alla Parte V.

Nuovi limiti di emissione impianti medi di combustione

Lo schema di Dlgs prevede che i medi impianti di combustione già autorizzati con autorizzazione ordinaria presentino la domanda ai sensi del nuovo art. 272-bis entro il 1 gennaio 2023 (o 2028 se di potenza pari o inferiore a 5 MW)

Anche per i medi impianti di combustione la autorizzazione avrà durata di 15 anni, ed il rinnovo deve essere richiesto almeno 1 anno prima della scadenza.

Lo schema di Dlgs che recepirà la Direttiva aggiorna i limiti di emissione, sostituendo l’allegato I alla Parte V del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152; i nuovi valori limite saranno quelli prescritti dalla Direttiva 2015/2193 salvo che non ne fossero previsti di maggiormente severi.  Gli impianti dovranno adeguarsi ai nuovi valori limite di emissione secondo il seguente calendario transitorio:

  • per gli impianti installati dal 20 dicembre 2018: da subito
  • per gli impianti installati prima del 20 dicembre 2018: dal 1 gennaio 2025, e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2023
  • impianti con autorizzazione da rinnovare: prima del 1 gennaio 2023 può essere richiesto l’adeguamento ai nuovi limiti
  • impianti già in regola con i nuovi limiti: obbligo di comunicare tale condizione all’Autorità Competente entro il 1 gennaio 2023.

Per i medi impianti di combustione il calendario di adeguamento ai nuovi limiti è così definito:

  • Medi impianti esistenti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW: a partire dal 1 gennaio 2030 e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2028
  • Medi impianti esistenti con potenza termica superiore a 5 MW: a partire dal 1 gennaio 2025 e presentazione della domanda entro il 1 gennaio 2023

Per le domande di rinnovo periodico antecedenti alle scadenze su indicate, l’adeguamento “può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico”. Per le installazioni soggette ad AIA con medi impianti di combustione, entro i termini su indicati occorre presentare la domanda di rinnovo o riesame dell’AIA, anche se il precedente provvedimento prevedeva scadenze diverse. Nel caso in cui le AIA già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi ai limiti della Direttiva 2015/2193, secondo lo schema di Dlgs le domande potrebbero essere sostituite da una comunicazione.

Lo schema di Dlgs indica che si  può identificare un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, se nello stesso stabilimento vi sono diversi medi impianti di combustione le cui emissioni sono convogliate o convogliabili ad un solo punto di emissione. In questo caso, l’impianto di combustione è soggetto ai valori limite applicabili per l’impianto collegato più recente.

Gli impianti di combustione esclusi dalla definizione di “medi impianti di combustione” sono individuati nel comma 10 dell’art. 273 e comprendono tra gli altri: impianti di  incenerimento o coincerimento previsti al titolo III-bis alla parte quarta, impianti per il riscaldamento di spazi interni di uno stabilimento, impianti di postcombustione, dispositivi per propulsione di veicolo, nave o aeromobile.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.