I certificati EUA nella Fase 4 del Sistema EU ETS

Il Sistema EU ETS si fonda sulla possibilità di negoziare i certificati EUA che rappresentano le quote di emissioni di CO2; tale opportunità resta alla base del Sistema EU ETS nella fase 4, che si sviluppa dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, ed è regolamentato dal dlgs 9 giugno 2020, n. 47 che recepisce le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 alla direttiva 2003/87/CE.

Ma ogni transizione da una fase ETS all’altra è accompagnata da precise regole che stabiliscono la validità delle quote emesse.

La principale regola sancisce che le quote allocate nella fase 4 (dal 1 gennaio 2021 in poi) non potranno essere utilizzate in fase 3: il borrowing non è pertanto ammesso.

Invece, le quote residue della fase 3 (certificati EUA ed AEUA) rimarranno valide anche nella fase 4 e successivamente: il banking è ammesso.

Il banking avverrà automaticamente, pertanto non sarà necessario effettuare alcun tipo di operazione per mantenere la validità delle quote fase 3.

Inoltre, a partire dalla 4 fase dell’EU-ETS, potranno essere indifferentemente utilizzate le quote generali (EUA) e quelle aviazione (AEUA). Pertanto, a differenza della fase 3, gli impianti stazionari potranno restituire per la conformità sia quote generali che quote aviazione (AEUA).

Attenzione agli adempimenti per le emissioni 2020!

La fase 4 inizierà il 1° gennaio 2021.

Secondo le regole stabilite dalla direttiva 2003/87 e dal dlgs 47/2020, la prima allocazione gratuita di quote fase 4 è prevista entro il 28 febbraio 2021; questo termine sarà abbondantemente superato considerati i ritardi che si sono accumulati nella raccolta dati. Come previsto dalla stessa Commissione Europea, le National Allocation Tables (NAT) potrebbero essere pubblicate nel secondo quadrimestre del 2021.

Le stesse regole stabiliscono che, entro il 30 aprile 2021, dovranno essere restituite le quote relative alle emissioni dell’ultimo anno della fase 3 (2013-2020). Poiché non vale il banking tra le quote delle due fasi, le quote da restituire a fronte delle emissioni 2020 devono essere quote della fase 3.

Non è raro che le aziende adempiano all’obbligo di restituzione delle quote – ad aprile – utilizzando le quote ricevute a febbraio. Ciò non sarà possibile durante la transizione fase 3/fase 4, poiché le quote fase 4 non sono valide in fase 3.

Come annunciato direttamente dal Registro, per l’operazione di restituzione delle quote da effettuare entro il 30 aprile 2021, non sarà consentita la restituzione di quote fase 4 per l’anno 2020.

I partecipanti al sistema EU-ETS (operatori stazionari ed aerei) dovranno pertanto accertarsi di avere un sufficiente quantitativo di quote fase 3 a bilancio da restituire a fronte delle emissioni 2020.

Allocazione
(entro 28 febbraio)
Restituzione
(entro 30 aprile)
Fase 3 2020 Allocazione per l’anno 2020 di quote fase 3 Restituzione per l’anno 2019 di quote fase 3
Fase 4  2021 Allocazione per l’anno 2021 di quote fase 4 Restituzione per l’anno 2020 di quote fase 3
2022 Allocazione per l’anno 2022 di quote fase 4 Restituzione per l’anno 2021 di quote fase 3 o 4

Validità delle quote

Come già descritto valgono le seguenti regole fondamentali:

  • Le quote fase 3 (certificati EUA ed aviazione AEUA) rimarranno automaticamente valide in fase 4 (2021-2030) – banking ammesso:
  • Le quote fase 4 (certificati EUA e AEUA) non potranno essere utilizzate per raggiungere lo stato di conformità nella fase 3 – borrowing non ammesso
  • A partire dalla 4 fase dell’EU-ETS, potranno essere indifferentemente utilizzate le quote generali (EUA) e quelle aviazione (AEUA).

Per utilizzare le quote fase 3 anche negli anni della fase 4 non è necessario effettuare alcuna azione.

Anche le quote messe all’asta a partire dal 1° gennaio 2021 saranno esclusivamente quote fase 4.

Poiché anche queste non potranno essere utilizzate per raggiungere lo stato di conformità per l’anno 2020, quando si acquistano quote in questo periodo di transizione è molto importante sapere se si tratta di quote fase 3 o fase 4.

A questo scopo, almeno fino al 1° maggio 2021, tutte le quote fase 4 (sia gratuite che messe all’asta) saranno riconoscibili grazie ad una apposita etichetta indicante che provengono dalla fase 4.

Uso dei crediti internazionali (CER/ERU) in fase 4

Nella fase 4 del sistema EU ETS non potranno più essere utilizzati CER ed ERU.

Entro il 30 aprile 2021 (e non oltre) sarà possibile scambiare crediti internazionali eleggibili con quote fase 3.

È pertanto consigliato verificare l’eventuale diritto residuo allo scambio di crediti CER/ERU con quote calcolato per ciascun impianto/operatore aereo.

Dal 1° maggio 2021 in poi, le transazioni in entrata con CER/ERU su conti EU non saranno più possibili.

Cosa può fare AMB Studio?

I nostri consulenti possono sopportare il gestore dell’impianto stazionario soggetto all’ETS mediante:

  • predisposizione / aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto;
  • predisposizione / aggiornamento del Piano di monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio;
  • predisposizione / aggiornamento del Piano della Metodologia di Monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio;
  • predisposizione dei Piani di miglioramento ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) 601/2012;
  • attivazione del conto sul Registro e supporto alla compilazione della documentazione;
  • monitoraggio e predisposizione della comunicazione annuale sulle emissioni di CO2;
  • verifiche ispettive per la verifica del rispetto delle metodologie di contabilizzazione previste dal Piano di Monitoraggio;
  • gap-analysis sul limite massimo (cap) delle emissioni previste per l’impianto;
  • supporto nelle verifiche di terza parte del Verificatore ambientale;
  • scambio di quote;
  • comunicazione istituzionale e aggiornamento normativo.

Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.