I Rappresentanti Autorizzati nel Registro ETS
La procedura di apertura del Conto Operatore sul Registro ETS richiede la designazione di almeno 2 persone fisiche, definiti “Rappresentanti Autorizzati”, a cui sarà delegata la gestione del conto. I Rappresentanti Autorizzati operano, con responsabilità diretta e personale, per conto del Titolare e possono non coincidere con gli Amministratori o Rappresentanti Legali del Titolare.
Le principali operazioni svolte dai Rappresentanti Autorizzati sono, a titolo esemplificativo: gestione anagrafica del Conto, abilitazione utenti e loro riferimenti, caricamento dati ed approvazione di operazioni di restituzione quote, caricamento dati ed approvazione di operazioni di movimentazione quote da/verso altri iscritti al Registro ETS.
Per procedere all’apertura del conto, i Rappresentanti Autorizzati devono risultare già iscritti nel Registro ETS dell’Unione e disporre di un proprio identificativo URID.
Si ricorda che, in base all’art. 16 comma 1 del Regolamento UE n. 389/2013, il conto Operatore deve essere aperto da tutti gli operatori ETS entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore (rilascio) dell’autorizzazione, seguendo la Procedura n. 7 del Registro disponibile al link http://www.info-ets.isprambiente.it/index.php?p=tab_pro1.
Quanti AR? Quali AR?
Esistono tre tipologie di rappresentante autorizzato, con diverse funzioni:
- rappresentanti autorizzati (AR) con facoltà di avviare tutte le operazioni di gestione del conto (OBBLIGATORI);
- rappresentanti autorizzati supplementari (AAR) con facoltà di approvare o rifiutare le operazioni avviate dagli AR (FACOLTATIVI);
- utenti in sola lettura con facoltà di visualizzare tutte le informazioni e i movimenti relativi al conto, ma non hanno facoltà di iniziare alcuna operazione (FACOLTATIVI).
Ogni conto deve avere almeno 2 rappresentanti autorizzati (fino ad un massimo di 6).
Il titolare del conto ha la facoltà di nominare i rappresentanti autorizzati supplementari (fino a 10) e/o gli utenti in sola lettura e può, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, far cessare il mandato di un Rappresentante Autorizzato. La sostituzione di un Rappresentante Autorizzato è obbligatoria quando al conto è associato il numero minimo di rappresentanti, per cui non è possibile rimuovere un rappresentante senza contestualmente nominarne uno nuovo. Allo stesso modo, il titolare del conto può decidere di rimuovere tutti gli utenti non obbligati: AR (dal terzo in poi), AAR e/o utenti in sola lettura.
Il legale rappresentante del Titolare del Conto deve nominare il AR utilizzando un format di dichiarazione predisposto dal Registro.
Cosa può fare AMB Studio?
I nostri consulenti possono sopportare il gestore dell’impianto stazionario soggetto all’ETS mediante:
- predisposizione / aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto;
- predisposizione / aggiornamento del Piano di monitoraggio secondo il Regolamento (UE) 601/2012 e delle relative procedure di monitoraggio;
- predisposizione dei Piani di miglioramento ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) 601/2012;
- attivazione del conto sul Registro e supporto alla compilazione della documentazione;
- monitoraggio e predisposizione della comunicazione annuale sulle emissioni di CO2;
- verifiche ispettive per la verifica del rispetto delle metodologie di contabilizzazione previste dal Piano di Monitoraggio;
- gap-analysis sul limite massimo (cap) delle emissioni previste per l’impianto;
- supporto nelle verifiche di terza parte del Verificatore ambientale;
- scambio di quote;
- comunicazione istituzionale e aggiornamento normativo.
Per ogni specifica richiesta di chiarimento è possibile scrivere a info@ambstudio.net o collegarti alla pagina dei contatti.