Perché il Sistema EU ETS?
L’European Union Emissions Trading Scheme EU ETS è il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e rappresenta il principale strumento dell’UE per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.
Il Sistema ETS è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea con la Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS), ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Le direttive ETS sono state recepite nell’ordinamento italiano con vari decreti che hanno aggiornato le regole relative alle diverse “fasi” del sistema.
Attualmente, il decreto vigente è il dlgs 9 giugno 2020, n. 47 che recepisce le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 alla direttiva 2003/87/CE.
Sistema cap and trade
L’ETS si basa sul principio “cap and trade” che stabilisce un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di “quote” di emissione (1 tonnellata di CO2 equivalente= 1 quota o EUA).
Ad ogni operatore industriale/aereo che rientri tra quelli soggetti alla Direttiva viene quindi assegnato un “cap” di emissioni di CO2eq e conseguentemente un numero massimo di quote a titolo gratuito. Ogni anno, entro il 30 aprile, devono essere restituite un numero di quote pari alle emissioni prodotte nell’anno precedente: se le emissioni non hanno superato il cap assegnato, l’impresa avrà disponibilità di quote da vendere (trade) sul mercato delle quote (sotto forma di EUA, CER o ERU). Viceversa, se l’azienda avrà emesso oltre il cap assegnato, l’impresa dovrà reperire le quote mancanti acquistandole dal mercato.
Le quote di emissione possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (carbon leakage). Le assegnazioni gratuite sono riservate ai settori manifatturieri e sono calcolate con benchmark sulle emissioni degli impianti più virtuosi.
A partire dal 1 gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (2013-2020). Per favorire una progressiva riduzione delle emissioni, il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori ETS (cap) diminuisce nel tempo: in particolare, al 2030, il meccanismo garantirà un calo del 43% rispetto ai livelli del 2005.
I certificati EUA nella Fase 4 del Sistema EU ETS
Il Sistema EU ETS si fonda sulla possibilità di negoziare i certificati EUA che rappresentano le quote di emissioni di CO2; tale opportunità resta alla base del Sistema EU ETS nella fase 4, che si sviluppa dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, ed è regolamentato dal dlgs 9 giugno 2020, n. 47 che recepisce le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2018/410 alla direttiva 2003/87/CE.
Ma ogni transizione da una fase ETS all’altra è accompagnata da precise regole che stabiliscono la validità delle quote emesse.
La principale regola sancisce che le quote allocate nella fase 4 (dal 1 gennaio 2021 in poi) non potranno essere utilizzate in fase 3: il borrowing non è pertanto ammesso.
Invece, le quote residue della fase 3 (certificati EUA ed AEUA) rimarranno valide anche nella fase 4 e successivamente: il banking è ammesso.
Il banking avverrà automaticamente, pertanto non sarà necessario effettuare alcun tipo di operazione per mantenere la validità delle quote fase 3.
Inoltre, a partire dalla 4 fase dell’EU-ETS, potranno essere indifferentemente utilizzate le quote generali (EUA) e quelle aviazione (AEUA). Pertanto, a differenza della fase 3, gli impianti stazionari potranno restituire per la conformità sia quote generali che quote aviazione (AEUA).
Attenzione agli adempimenti relativi alle emissioni 2020!
La fase 4 inizierà il 1° gennaio 2021.
Secondo le regole stabilite dalla direttiva 2003/87 e dal dlgs 47/2020, la prima allocazione gratuita di quote fase 4 sarebbe prevista entro il 28 febbraio 2021; questo termine sarà abbondantemente superato considerati i ritardi che si sono accumulati nella raccolta dati. Come previsto dalla stessa Commissione Europea, le National Allocation Tables (NAT) potrebbero essere pubblicate nel secondo quadrimestre del 2021.
Le stesse regole stabiliscono che, entro il 30 aprile 2021, dovranno essere restituite le quote relative alle emissioni dell’ultimo anno della fase 3 (2013-2020). Poiché non vale il banking tra le quote delle due fasi, le quote da restituire a fronte delle emissioni 2020 devono essere quote della fase 3.
Come annunciato direttamente dal Registro, per l’operazione di restituzione delle quote da effettuare entro il 30 aprile 2021, non sarà consentita la restituzione di quote fase 4 per l’anno 2020. I partecipanti al sistema EU-ETS (operatori stazionari ed aerei) dovranno pertanto accertarsi di avere un sufficiente quantitativo di quote fase 3 a bilancio da restituire a fronte delle emissioni 2020.
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare l’articolo di approfondimento sui certificati EUA nella fase 4.
Quando contabilizzare le emissioni ETS?
Le emissioni effettive sono contabilizzate secondo un Piano di Monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente (ANC) e redatto secondo le prescrizioni del Dlgs 47/2020 e del Regolamento 2018/2066. Entro il 31 marzo di ogni anno tale contabilizzazione deve essere certificata da un Organismo di verifica indipendente ed accreditato.
La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell’Unione mentre il controllo su scadenze e rispetto delle regole del meccanismo è affidato all’Autorità Nazionale Competente (ANC).
Chi è soggetto?
Gli impianti stazionari soggetti all’ETS sono elencati nell’Allegato I del Dlgs 47/2020 e comprendono tutti gli impianti con potenza termica installata superiore a 20 MW (caldaie, bruciatori, turbine, forni ed essiccatori, motori, torce …).
Le industrie manufatturiere ricomprese comprendono gli impianti di produzione del vetro, della carta, della calce, del clinker.
L’allegato 1 del dlgs 47/2020 esclude dal campo di applicazione tutti gli impianti di incenerimento che trattino rifiuti urbani, rifiuti pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.
Cosa deve fare l’impianto stazionario soggetto all’ETS?
I principali adempimenti del gestore di un impianto stazionario soggetto all’ETS sono:
- entro 90 giorni della data di entrata in esercizio, deve richiedere l’autorizzazione all’emissione di CO2 ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 47/2020
- deve predisporre un Piano di Monitoraggio conforme alle indicazioni del Regolamento (UE) 601/2012 e della Deliberazione n. 27/2012 – per la fase 3
- deve predisporre un Piano di Monitoraggio conforme alle indicazioni del Regolamento (UE) 2018/2066 – per la fase 4 (a partire dal 2021)
- deve predisporre i documenti per il Piano della Metodologia di Monitoraggio di cui all’articolo 21, conforme alle indicazioni del Regolamento (UE) 2019/331 – a partire dal 2021
- deve presentare la domanda di iscrizione al Registro dell’Unione secondo le indicazioni del Regolamento (UE) 389/2013
- se eleggibili, gli impianti “nuovi entranti” devono richiedere l’assegnazione di quote a titolo gratuito entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale secondo modalità individuate dall’ANC
- deve effettuare il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e comunicarle entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando una modulistica convenzionale corredata da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da Accredia
- iscrivere il quantitativo di emissioni nel Registro dell’Unione e restituire un numero di quote pari alle tonnellate di CO2 equivalente emesso entro il 30 aprile
Cosa può fare AMB Studio?
I nostri consulenti possono supportare il gestore dell’impianto stazionario soggetto all’ETS mediante:
- predisposizione / aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto;
- predisposizione / aggiornamento del Piano di monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio;
- predisposizione / aggiornamento del Piano della Metodologia di Monitoraggio e delle relative procedure di monitoraggio;
- predisposizione dei Piani di miglioramento ai sensi dell’art. 69 del Regolamento (UE) 601/2012;
- attivazione del conto sul Registro e supporto alla compilazione della documentazione;
- monitoraggio e predisposizione della comunicazione annuale sulle emissioni di CO2;
- verifiche ispettive per la verifica del rispetto delle metodologie di contabilizzazione previste dal Piano di Monitoraggio;
- gap-analysis sul limite massimo (cap) delle emissioni previste per l’impianto;
- supporto nelle verifiche di terza parte del Verificatore ambientale;
- scambio di quote;
- comunicazione istituzionale e aggiornamento normativo.